Titolo II

Art. 8

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 13 lug 2006
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementate dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue: a) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-28;220#art-8

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