Art. 3
Organi
In vigore dal 23 giu 2006
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.
3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-3