Art. 3 · Organi

Art. 3

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Organi

In vigore dal 23 giu 2006
1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. 3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-06;207#art-3