Art. 3
In vigore dal 6 giu 2006
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall' della legge 30 novembre 2005, n. 244.
2. All'espletamento delle attività attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall', comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Storace, Ministro della salute
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-14;189#art-3