Art. 2

In vigore dal 6 giu 2006
1. L'articolo 4, comma 2, del regolamento è sostituito dal seguente: «2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali: a) Direzione generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali; c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.». 2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento è abrogato. 3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti: «Art. 4-bis. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti 1. Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti provvede a garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali, i rapporti internazionali concernenti il settore di competenza, anche nei confronti degli organismi internazionali e comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e l'UE, la valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare ed il coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF); si occupa, altresì, della nutrizione, dei dietetici e degli integratori alimentari a base di erbe, del farmaco veterinario, dei fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare. 2. Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi di cui all', comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le seguenti direzioni generali: a) Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario; b) Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione; c) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare. 4. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni relativamente a: a) Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi; b) sanità e anagrafi degli animali, controllo zoonosi; c) tutela del benessere degli animali, riproduzione animale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria; d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale; e) farmaco e dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza veterinaria, fabbricazione dei farmaci veterinari, delle materie prime e dei dispositivi per uso veterinario. 5. La Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le funzioni relativamente a: a) igiene e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine animale, trasformazione dei prodotti e sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti; b) nutrizione e prodotti destinati ad una alimentazione particolare, prodotti di erboristeria, integratori alimentari, etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale; c) aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti transgenici, additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; d) prodotti fitosanitari; e) piani di controllo della catena alimentare e gestione del sistema di allerta alimentare; f) accordi ed intese tecniche relative all'esportazione dei prodotti alimentari. 6. Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge le funzioni relativamente a: a) riferimento nazionale dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA); b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico; c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare; d) Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Art. 4-ter. Il capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti 1. Al capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti funzioni: a) presiede il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; b) è responsabile dell'Unità centrale di crisi; c) svolge le funzioni di Capo dei servizi veterinari italiani (Chief Veterinary Officer) nelle istituzioni comunitarie ed internazionali.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-14;189#art-2

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