Art. 2
In vigore dal 2 giu 2006
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 304
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-15;183#art-2