Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 giu 2006
1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente regolamento, è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 304
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