Art. 2

Circoscrizioni territoriali

In vigore dal 29 mar 2006
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all', nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-01;89#art-2

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Circoscrizioni territoriali (Art. 2 Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi.) — Testo vigente | Portale Normativo