Art. 2
2 / 2Circoscrizioni territoriali
In vigore dal 29 mar 2006
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all', nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-01;89#art-2