Art. 9

Disposizioni finali

In vigore dal 8 feb 2006
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-28;293#art-9

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