Art. 8

Effetti del nuovo trattamento economico

In vigore dal 8 feb 2006
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennità di fine rapporto, nonché di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-28;293#art-8

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