Art. 8
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
In vigore dal 18 mag 2005
Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti
di cui al comma 1, dell' della legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all', comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-01;75#art-8