Art. 6
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità
In vigore dal 18 mag 2005
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all', comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-01;75#art-6