Art. 2
Circoscrizioni territoriali
In vigore dal 1 mag 2005
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all', nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, è individuato nelle tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 170
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-01;51#art-2