Art. 1

Uffici marittimi periferici

In vigore dal 1 mag 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione; Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365; Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto di dover apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Ancona e di Bari, nonché di modificare le circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia, Porto Empedocle, Gela e Rimini, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessità marittime ed alle esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Uffici marittimi periferici 1. La capitaneria di porto di Pescara (PE) è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di: «direzione marittima di Pescara». 2. Nell'ambito del circondario marittimo di Pescara è istituita la delegazione di spiaggia di Montesilvano (PE) che assume la corrispondente denominazione. 3. Gli uffici circondariali marittimi di Ortona (CH) e Gela (CL) sono elevati a capitaneria di porto, assumendo la rispettiva denominazione di: «capitaneria di porto di Ortona» e «capitaneria di porto di Gela». 4. Gli uffici locali marittimi di Lampedusa (AG) e Cesenatico (FO) sono elevati a ufficio circondariale marittimo, assumendo la rispettiva denominazione di: «ufficio circondariale marittimo di Lampedusa» e «ufficio circondariale marittimo di Cesenatico».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-01;51#art-1

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Uffici marittimi periferici (Art. 1 Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna.) — Testo vigente | Portale Normativo