Art. 46

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati

In vigore dal 25 feb 2005
1. Il comma 1 dell'articolo 52 del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente: «1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni: a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell' del testo unico; b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all' del testo unico.». 2. All'articolo 53 del d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 4 sono abrogati; b) ai commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)». 3. Al comma 1 dell'articolo 54 del d.P.R. n. 394 del 1999, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-46

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