Art. 2

Abrogazioni

In vigore dal 21 set 2004
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresì abrogati: a) all'articolo 4, il sesto comma; b) all'articolo 5, il terzo comma; c) all'articolo 6, il terzo comma; d) all'articolo 7, il secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-08-02;230#art-2

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Abrogazioni (Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi.) — Testo vigente | Portale Normativo