Art. 2
2 / 3Abrogazioni
In vigore dal 21 set 2004
1. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, le parole: «un residuo secco non inferiore a gr 10 ed» sono soppresse.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica del 1958, n. 719, sono altresì abrogati:
a) all'articolo 4, il sesto comma;
b) all'articolo 5, il terzo comma;
c) all'articolo 6, il terzo comma;
d) all'articolo 7, il secondo comma.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-08-02;230#art-2