Art. 3

In vigore dal 7 ott 2004
1. Sono abrogati gli , comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176. 2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 250
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-29;244#art-3

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