Art. 1

In vigore dal 7 ott 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: . 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente: «. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-29;244#art-1

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