Art. 1
In vigore dal 3 set 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;
Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati
in data 7 aprile 2004 e della 12ª Commissione del Senato della Repubblica in data 27 aprile 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;
Emana
il seguente regolamento:
.
1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari" sono inserite le seguenti: "gli agrotecnici,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 v Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;217#art-1