Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 set 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002; Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004; Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati in data 7 aprile 2004 e della 12ª Commissione del Senato della Repubblica in data 27 aprile 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: . 1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "i periti agrari" sono inserite le seguenti: "gli agrotecnici,". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Sirchia, Ministro della salute Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Marzano, Ministro delle attività produttive La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 v Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-17;217#art-1