Art. 8

In vigore dal 15 apr 2004
1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, è aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 11-bis Norme transitorie e finali 1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione del trattamento economico di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 355
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