Art. 6
In vigore dal 15 apr 2004
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il Capo dell'ufficio legislativo,» sono inserite le seguenti: «, per il vice Capo di Gabinetto»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
d) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti: «I predetti soggetti qualora dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.»;
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
f) al comma 4, le parole: «del ruolo unico» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
g) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001»;
h) il comma 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-02;84#art-6