Art. 1
In vigore dal 16 apr 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;
Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise;
Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
.
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:
« (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-24;85#art-1