Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti; Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise; Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: . 1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente: « (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari; 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-24;85#art-1