Capo III

Art. 75

(L) Rifiuto di eseguire operazioni

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Rifiuto di eseguire operazioni 1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente può adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L). 2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza può ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e può anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L). 3. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-75

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