Capo III

Art. 73

(L) Comunicazione al giudice penale

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Comunicazione al giudice penale 1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo