Capo III

Art. 67

(L) Riscossione di capitali con reimpiego

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Riscossione di capitali con reimpiego 1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacità limitata sono considerate, a norma del Codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L). 2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonché titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore. (L).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-67

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