Capo III
Art. 66
(L) Successione dell'avente causa
In vigore dal 1 mar 2004
. (L-R)
Successione dell'avente causa
1. Se il capitale da rimborsare è di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonché nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-66