Art. 2

In vigore dal 28 gen 2004
1. All'articolo 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato, anche se trattenuto al Ministero di grazia e giustizia», sono sostituite dalle parole: «con funzioni di legittimità, avente minore anzianità di ruolo del titolare»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro designa inoltre, per le funzioni di segreteria, un coordinatore ed un supplente tra i magistrati trattenuti al Ministero della giustizia e personale amministrativo di area C, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, dipendente dall'Amministrazione centrale.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-01;371#art-2

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Art. 2 Regolamento recante modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernenti la composizione della commissione esaminatrice e della segreteria tecnica del concorso, per esame, a posti di notaio. — Testo vigente | Portale Normativo