Art. 1
In vigore dal 28 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimita»;
b) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»;
c) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-01;371#art-1