Art. 1

In vigore dal 28 gen 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente regolamento: . 1. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), le parole: «, anche se trattenuto al Ministero, avente grado non inferiore a consigliere di Cassazione o equiparato» sono sostituite dalle seguenti: «con funzioni di legittimita»; b) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) di un magistrato con funzioni di appello in servizio presso la Corte d'appello di Roma;»; c) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per gli incarichi di cui alle lettere a) e c) sono esclusi i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-01;371#art-1

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