Art. 3

Disposizioni finali

In vigore dal 3 ott 2003
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche. 2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 84
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;264#art-3

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