Art. 3
Disposizioni finali
In vigore dal 3 ott 2003
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppressa la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche.
2. Tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, giudiziari e contrattuali facenti capo alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche si intendono riferiti automaticamente all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 84
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;264#art-3