Art. 1
Ispettorato generale
In vigore dal 3 ott 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b);
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ispettorato generale
1. È istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente.
4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche.
5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;264#art-1