Art. 1

Ispettorato generale

In vigore dal 3 ott 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed in particolare l'articolo 11-bis; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera b); Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472; Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Ispettorato generale 1. È istituito, quale unità dirigenziale di livello generale, l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al coordinamento dei compiti e delle attività attribuiti al Corpo medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente. 2. All'Ispettorato generale è preposto il dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Le funzioni vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice capo del Corpo forestale dello Stato, che sovrintende anche alle relazioni sindacali, nell'ambito della gestione del personale dipendente. 4. L'Ispettorato generale è articolato in Servizi, Divisioni ed Uffici oltre che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei relativi reparti. Dirige, coordina e controlla le strutture territoriali periferiche. 5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di livello dirigenziale non generale e ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni. 6. Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici previsti dalla normativa vigente, gli Uffici centrali e periferici di livello non dirigenziale sono individuati, con propri provvedimenti, dal Capo del Corpo forestale dello Stato, che ne stabilisce le dipendenze e i rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;264#art-1

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