Capo II

Art. 3

Versamenti minimi

In vigore dal 20 giu 2003
1. Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-16;126#art-3

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