Capo II
Art. 2
Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
In vigore dal 20 giu 2003
Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze
di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
1. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-16;126#art-2