Art. 3

Informazione periodica

In vigore dal 14 mag 2003
1. Ai sensi dell', comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-3

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Informazione periodica (Art. 3 Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.) — Testo vigente | Portale Normativo