Art. 2

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza

In vigore dal 14 mag 2003
1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all', comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all', comma 4, della legge, in un unico plico. 2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all', comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge. 3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all', comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104#art-2

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