Titolo II›Capo I
Art. 10
Il bilancio di previsione
In vigore dal 1 gen 2004
Il bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto.
2. I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di contabilità analitica, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
4. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione programmatica;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
5. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. È approvato, salva diversa disposizione normativa, dall'amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-10