Art. 10 · Il bilancio di previsione
Titolo IICapo I

Art. 10

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Il bilancio di previsione

In vigore dal 1 gen 2004
Il bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione, predisposto dal direttore generale, è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto. 2. I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di contabilità analitica, per la realizzazione degli stessi nell'esercizio che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo. 3. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) il preventivo economico. 4. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) il bilancio pluriennale; b) la relazione programmatica; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; d) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 5. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. È approvato, salva diversa disposizione normativa, dall'amministrazione vigilante sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
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