Titolo IX

Art. 42

(R) Regole tecniche del sistema

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Regole tecniche del sistema) 1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all', comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all', il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo