Capo III

Art. 38

(R) Termine per il rilascio di certificato

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Termine per il rilascio di certificato) 1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-38

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