Titolo I

Art. 2

(R) Definizioni

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Definizioni) 1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: a) "casellario giudiziale" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati; b) "casellario dei carichi pendenti" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato; c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" è l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) "ente" è l'ente fornito di personalità giuridica, la società e l'associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) "provvedimento giudiziario" è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria; g) "provvedimento giudiziario definitivo" è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione; h) "codice identificativo" è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'; i) "numero identificativo del procedimento" è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale; l) "estratto" è l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; m) "ufficio iscrizione" è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico; n) "ufficio territoriale" è l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico; o) "ufficio locale" è l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico; p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico; q) "sistema" è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo