Titolo I

Art. 1

(L) Oggetto

In vigore dal 28 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall', comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visti gli della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie; Emana il seguente regolamento: (L) (Oggetto)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-1

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