Titolo I
Art. 1
1 / 55(L) Oggetto
In vigore dal 28 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall', comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Emana
il seguente regolamento:
(L)
(Oggetto)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-1