Titolo VI

Art. 19

(R) Ufficio centrale

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Ufficio centrale) 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all', relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità; g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi. 3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia. 4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'. 5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell', comma 4. 6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto: a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri. ( r.d. n. 778/1931)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo