Titolo II

Art. 17

Tutela delle lavoratrici madri

In vigore dal 15 ago 2002
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età; b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio; c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992; e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell' del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. La disposizione di cui all', comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-17

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