Titolo II

Art. 9

Servizi esterni

In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all' del primo quadriennio normativo Polizia, e all' del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo