Art. 6
Indennità integrativa speciale
In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-6