Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi

In vigore dal 15 ago 2002
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 4. Gli incrementi stipendiali di cui all' non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l' del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ | Livello | |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello V |Euro...| 9,65| 10,91| 12,59 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello VI |Euro...| 10,26| 11,60| 13,39 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello VI-bis |Euro...| 10,74| 12,14| 14,00 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello VII |Euro...| 11,21| 12,67| 14,62 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello VII-bis|Euro...| 11,71| 13,24| 15,27 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello VIII |Euro...| 12,27| 13,87| 16,01 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+ |livello IX |Euro...| 13,48| 15,24| 17,58 | +---------------+--------+-------+------------------+-----------------+
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-13;163#art-4

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